Art. 34
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[1]Vidimazione delle tessere gratuite
[2](articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. La validita' delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta e' subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore. 2. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui agli articoli 32 e 33 non vanno computate le tessere e i biglietti rilasciati alle autorita' investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, ne' quelli previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
Testo vigente dal 28 novembre 2024 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva