Art. 247
Testo unico-art. 247 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Apro la norma…
Testo unico-art. 247 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORD. N. 377/89 A. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO CONDANNATO PER DETERMINATI DELITTI CON SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - APERTURA E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - D.P.R. 1O.1.1957, N. 3, ART. 85; R.D. 3.3.1934, N. 383, ART. 247, NEL TESTO SOSTITUITO CON L. 27.6.1942, N. 851. - COST., ARTT. 3, 4, 24, 35, 97, 113.
Sono manifestamente inammissibili in quanto le norme denunziate dal giudice "a quo" sono state dichiarate illegittime con precedente sentenza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 85 d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e 247 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851, impugnata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost. - sotto il profilo che si prevede la destinazione di diritto dell'impiegato condannato per determinati delitti con sentenza passata in giudicato, escludendo l'accertamento del procedimento disciplinare, e, quindi, prescludendo in danno della pubblica amministrazione, l'esercizio dei poteri disciplinari e la relativa autonoma valutazione del fatti. - v. S. n. 971/1988.
Riguarda ancheart. 85 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
ORD. N. 405/89 A. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO CONDANNATO PER DETERMINATI DELITTI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - APERTURA E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 3.3.1934, N. 383, ART. 247. - COST., ARTT. 3, 4, 24, 35, 97, 113.
Le dichiarazioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 244, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con L. 27 giugno 1942, n. 851, rende manifestamente inammissibile la questione di costituzionalita' concernente la stessa norma, denunziata - in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost. - nella parte in cui prevede la destituzione di diritto dell'impiegato condannato per determinati delitti con sentenza passata in giudicato, escludendo l'espletamento del procedimento disciplinare, e, quindi, precludendo in danno della pubblica amministrazione, l'esercizio dei poteri disciplinari e la relativa autonoma valutazione dei fatti. - v. S. n. 971/1988.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art247 · fonte su Normattiva
IMPIEGO PUBBLICO - CONDANNA PENALE - DESTITUZIONE DI DIRITTO - MANCATA PREVISIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La previsione della destituzione di diritto degli impiegati civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali della Sicilia a seguito di condanna per taluni delitti specificamente elencati, senza che attraverso il procedimento disciplinare sia possibile operare alcuna graduazione nella misura della sanzione in riferimento al caso concreto vulnera i principi della tutela del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.), del buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.) e quelli fondamentali di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 85, lettera a), d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e 236 d.l.p.reg.sic. 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in cui, in luogo del mero provvedimento di destituzione di diritto, non prevedono l'esperimento del procedimento disciplinare, e, in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87 negli stessi termini, degli articoli: 247, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con l. 27 giugno 1942, n. 851; 66, lettera a), d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; 1, secondo comma, l. 13 maggio 1975, n. 157 (in relazione all'art. 85, lettera a, d.P.R. n. 3 del 1957); 57, lettera a), d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; 8, lettera c), d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. - cfr. Corte cost. n. 270/86.
Riguarda ancheart. 1 legge 851/1942art. 27 legge 87/1953art. 85-letta d.P.R. 3/1957art. 66-letta d.P.R. 1229/1959art. 1 legge 157/1975art. 57-letta d.P.R. 761/1979e altri 1
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) -DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI -DESTITUZIONE DALL'IMPIEGO PER EFFETTO DI CONDANNE PENALI -NECESSITA' DI "RAZIONALIZZARE" IL SISTEMA - SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - INVITO AL LEGISLATORE A PROVVEDERE.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97, 113 ed altresi' agli artt. 4 e 35 Cost. - degli artt. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 41 l. 5 marzo 1961, n. 90; 8, primo comma, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; nonche' dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i quali sanciscono la destituzione di diritto dall'impiego per il dipendente pubblico che sia stato condannato per determinati reati o che abbia subito condanna implicante l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Anche in campo amministrativo, infatti, si configura l'esigenza di adottare criteri normativi idonei alla commisurazione delle misure sanzionatorie, in dipendenza di irrevocabile condanna penale, con conseguente necessita' di distinguere, da caso a caso, ma al raggiungimento di tale scopo di riequilibrio normativo e di razionalizzazione del sistema, e' chiamato il solo legislatore mediante l'apprestamento di omogenei e ben identificati rimedi esaustivi, secondo principi gia' nei termini essenziali dettati dalla legge- quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983: artt. 1; 2, n. 7; 4; 22), auspicandosi al riguardo, che lo stesso proceda anche all'attento riesame dei valori oggetto di tutela. - S. nn. 95/1967; 50/1980; 52, 105 e 234/1985.
Riguarda ancheart. 85 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.art. 41 legge 90/1961art. 8 d.P.R. 737/1981
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.