Art. 253

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[1]Gli amministratori incorrono nelle responsabilita' di cui all'articolo precedente, anche quando ordinano spese finanziate con mutui, prima che gli organi competenti istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati. Tale responsabilita' si estende al segretario e al ragioniere, ove esista, a meno che essi dimostrino che il loro concorso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del Capo dell'amministrazione.

[2]Il segretario del comune o della provincia ed il ragioniere, ove esista, sono soggetti a provvedimenti disciplinari, quando nella formazione del bilancio commettano errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili, o includano, tra le obbligatorie, spese facoltative.

[3]I ragionieri delle Prefetture, incaricati della revisione dei bilanci, sono personalmente responsabili quando omettano di rilevare le irregolarita' sopraccennate e la mancanza del pareggio tra le entrate e le spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione. Gli Ispettori del Ministero dell'Interno, nelle verifiche ordinarie e straordinarie, debbono accertare in qual modo procedano i servizi dei bilanci e dei conti ed elevare, a carico dei detti funzionari, le eventuali responsabilita', riferendone al Ministero dell'Interno.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art253 · fonte su Normattiva