Art. 270

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[1]Gli amministratori dei comuni, delle provincie, dei consorzi, nonche' i consultori dei comuni, rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli articoli 8 nn. 7 e 8, e 44 n. 11, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della liberta' personale, della durata superiore nel minimo ad un anno.

[2]Rimangono pure sospesi, quando contro di essi sia emesso mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 dicembre 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art270 · fonte su Normattiva