Art. 270
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[1]((I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.
[2]I predetti amministratori rimangono pure sospesi finche' dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 novembre 1970, n. 852
41La L. 10 novembre 1970, n. 852 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, si applicano soltanto nei confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La sospensione, prevista dall'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per gli amministratori di cui al precedente articolo, cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato".
Testo vigente dal 26 giugno 1977 al 13 giugno 1990 · versione 45 su Normattiva