Art. 270
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[1]Gli amministratori dei comuni, delle provincie, dei consorzi, nonche' i consultori dei comuni, rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli articoli 8 nn. 7 e 8, e 44 n. 11, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della liberta' personale, della durata superiore nel minimo ad un anno.
[2]Rimangono pure sospesi, quando contro di essi sia emesso mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato. 41
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 novembre 1970, n. 852
41La L. 10 novembre 1970, n. 852 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, si applicano soltanto nei confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La sospensione, prevista dall'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per gli amministratori di cui al precedente articolo, cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato".
Testo vigente dal 13 dicembre 1970 al 26 giugno 1977 · versione 42 su Normattiva