Art. 12 t.u.i.r.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 2022 al 1 gennaio 2025. Leggi il testo vigente →

Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

  • a)per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
  • 1)800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
  • 2)690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
  • 3)690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
  • b)la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a:
  • 1)10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
  • 2)20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
  • 3)30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
  • 4)20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
  • 5)10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
  • c)950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); 213
  • d)750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro. 133 189 213 Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). 133 Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 133 Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

189

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 253) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230

213

con decorrenza dal 1 marzo 2022

Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.

Testo vigente dal 1 marzo 2022 al 1 gennaio 2025 · versione 215 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

33 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 12 agosto 20261 gennaio 2027per 5 mesi
  3. 20 dicembre 202512 agosto 2026per 8 mesi
  4. 1 gennaio 202520 dicembre 2025per 12 mesi
  5. 1 marzo 20221 gennaio 2025per 3 anni
  6. 27 gennaio 20221 marzo 2022per un mese
  7. 31 dicembre 202127 gennaio 2022per 27 giorni
  8. 1 gennaio 201831 dicembre 2021per 4 anni
  9. 1 gennaio 20131 gennaio 2018per 5 anni
  10. 1 gennaio 20121 gennaio 2013per un anno
  11. 1 gennaio 20081 gennaio 2012per 4 anni
  12. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  13. 1 gennaio 20051 gennaio 2007per 2 anni
  14. 1 gennaio 20041 gennaio 2005per un anno
  15. 1 gennaio 20021 gennaio 2004per 2 anni
  16. 1 gennaio 20011 gennaio 2002per un anno
  17. 1 gennaio 20001 gennaio 2001per un anno
  18. 1 gennaio 19981 gennaio 2000per 2 anni
  19. 4 novembre 19971 gennaio 1998per un mese
  20. 1 settembre 19964 novembre 1997per un anno
  21. 15 giugno 19951 settembre 1996per un anno
  22. 14 febbraio 199515 giugno 1995per 4 mesi
  23. 1 giugno 199414 febbraio 1995per 9 mesi
  24. 6 gennaio 19941 giugno 1994per 5 mesi
  25. 19 novembre 19926 gennaio 1994per un anno
  26. 11 febbraio 199219 novembre 1992per 9 mesi
  27. 16 ottobre 199111 febbraio 1992per 4 mesi
  28. 1 gennaio 199116 ottobre 1991per 10 mesi
  29. 14 ottobre 19901 gennaio 1991per 3 mesi
  30. 15 ottobre 198914 ottobre 1990per 12 mesi
  31. 30 aprile 198915 ottobre 1989per 6 mesi
  32. 14 marzo 198830 aprile 1989per un anno
  33. 31 dicembre 198614 marzo 1988per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art12 · fonte su Normattiva