Art. 12 t.u.i.r.Detrazioni per carichi di famiglia

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Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

  • a)lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • b)le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: lire 48 mila per un figlio; lire 96 mila per due figli; lire 144 mila per tre figli; lire 192 mila per quattro figli; lire 240 mila per cinque figli; lire 288 mila per sei figli; lire 336 mila per sette figli; lire 384 mila per otto figli; lire 48 mila per ogni altro figlio.
  • c)lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del comma 1 spetta in misura doppia:
  • a)se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera a) del comma 1;
  • b)se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
  • c)per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
  • d)per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;
  • e)per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
  • f)per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 3 milioni di lire, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto:
  • a)degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;
  • b)delle pensioni sociali;
  • c)delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie;
  • d)delle pensioni, indennita' e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
  • e)degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
  • f)dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 14 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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  10. 1 gennaio 20121 gennaio 2013per un anno
  11. 1 gennaio 20081 gennaio 2012per 4 anni
  12. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  13. 1 gennaio 20051 gennaio 2007per 2 anni
  14. 1 gennaio 20041 gennaio 2005per un anno
  15. 1 gennaio 20021 gennaio 2004per 2 anni
  16. 1 gennaio 20011 gennaio 2002per un anno
  17. 1 gennaio 20001 gennaio 2001per un anno
  18. 1 gennaio 19981 gennaio 2000per 2 anni
  19. 4 novembre 19971 gennaio 1998per un mese
  20. 1 settembre 19964 novembre 1997per un anno
  21. 15 giugno 19951 settembre 1996per un anno
  22. 14 febbraio 199515 giugno 1995per 4 mesi
  23. 1 giugno 199414 febbraio 1995per 9 mesi
  24. 6 gennaio 19941 giugno 1994per 5 mesi
  25. 19 novembre 19926 gennaio 1994per un anno
  26. 11 febbraio 199219 novembre 1992per 9 mesi
  27. 16 ottobre 199111 febbraio 1992per 4 mesi
  28. 1 gennaio 199116 ottobre 1991per 10 mesi
  29. 14 ottobre 19901 gennaio 1991per 3 mesi
  30. 15 ottobre 198914 ottobre 1990per 12 mesi
  31. 30 aprile 198915 ottobre 1989per 6 mesi
  32. 14 marzo 198830 aprile 1989per un anno
  33. 31 dicembre 198614 marzo 1988per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art12 · fonte su Normattiva