Art. 13 t.u.i.r.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2003. Leggi il testo vigente →

((1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

  • a)lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
  • b)lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
  • c)lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
  • d)lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
  • e)lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
  • f)lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
  • g)lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
  • h)lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
  • i)lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
  • l)lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
  • m)lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
  • n)lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
  • o)lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
  • p)lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
  • q)lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
  • r)lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
  • s)lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
  • t)lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
  • u)lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
  • v)lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
  • z)lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
  • aa)lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000)) 104 Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione ((redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000)) e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione" principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, cosi' determinata: 104
  • a)lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
  • b)lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
  • c)lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
  • d)lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
  • e)lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
  • f)lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000. 87 2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. 87 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, ((...)) e ((il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno)), spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
  • a)lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
  • b)lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
  • c)lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. 87 102 104 ((2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
  • a)lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
  • b)lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;
  • c)lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;
  • d)lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
  • a)lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
  • b)lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
  • c)lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
  • d)lire 800.000 se l'ammontare complessivo, dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
  • e)lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
  • f)lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
  • g)lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
  • h)lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
  • i)lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
  • l)lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
  • m)lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
  • n)lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000)). 101 104
Gli interventi su questo articolo(20)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".

D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

3

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'ammontare della detrazione prevista dal comma 1 del presente articolo e' elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; [...] Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro".

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, e' elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare e' ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila".

D.P.C.M. 29 settembre 1989

12

Il D.P.C.M. 29 settembre 1989 (in G.U. 30/09/1989, n. 229) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento. La misura di ciascun importo resta pertanto cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 611.136 per l'anno 1990; - limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo: L. 11.700.000; - limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del presente articolo: L. 6.400.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente a partire dall'anno 1990: L. 190.980 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 11.700.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa a partire dall'anno 1990: L. 159.150 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 6.400.000.

D.P.C.M. 28 settembre 1990

16

Il D.P.C.M. 28 settembre 1990 (in G.U. 29/09/1990, n. 228) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento. Dal 1 gennaio 1991 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 648.415; - limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo: L. 12.400.000; - limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del presente articolo: L. 6.800.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 202.630 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 12.400.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 168.858 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 6.800.000.

D.P.C.M. 30 settembre 1991

25

Il D.P.C.M. 30 settembre 1991 (in G.U. 1/10/1991, n. 230) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 6,5 per cento. Dal 1 gennaio 1992 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 690.562; - limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo: L. 13.200.000; - limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del presente articolo: L. 7.200.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 215.801 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.200.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 179.834 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.200.000".

34

Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue: [...] e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000; f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 13.900.000; g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.600.000; h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000; i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000".

L. 24 dicembre 1993, n. 538

45

La L. 24 dicembre 1993, n. 538 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per l'anno 1993 l'ulteriore detrazione di cui all'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete nelle seguenti misure: a) lire 267.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera lire 13.900.000; b) lire 228.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 13.900.000 ma non a lire 14.000.000; c) lire 150.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 14.000.000 ma non a lire 14.100.000; d) lire 70.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 14.100.000 ma non a lire 60.000.000; e) lire 50.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.060.000; f) lire 20.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.060.000 ma non a lire 60.120.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per l'anno 1993 non si applica la disposizione dell'ultimo periodo del citato comma 2 dell'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986".

D.P.C.M. 14 dicembre 1993

43

Il D.P.C.M. 14 dicembre 1993 (in G.U. 22/12/1993, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 4,5 per cento. Dal 1 gennaio 1994 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 delpresente articolo: L. 759.715; - limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo: L. 14.500.000; - limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del presente articolo: L. 7.900.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 237.215 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 14.500.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: 1) L. 197.505 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.900.000; 2) L. 156.750 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 7.900.000 ma non a L. 8.000.000; 3) L. 75.240 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.000.000 ma non a L. 8.200.000.

D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

48

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo si applica a decorrere dall'anno 1994; per i periodi di paga anteriori a quello in corso alla data del 6 febbraio 1994, la nuova misura della ulteriore detrazione e' riconosciuta in sede di conguaglio di fine anno 1994 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ha inoltre disposto che le modifiche di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

D.P.C.M. 20 dicembre 1994

51

Il D.P.C.M. 20 dicembre 1994 (in G.U. 30/1/1995, n. 24) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che dal 1 gennaio 1995 gli importi delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono cosi' determinati: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 772.174; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 241.105, se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 14.700.000; L. 204.017, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 14.700.000 ma non a L. 14.800.000; L. 129.810, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 14.800.000 ma non a L. 14.900.000; L. 46.338, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 14.900.000 ma non a L. 15.100.000; - detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivanente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del presente D.P.R.: L. 200.744, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.000.000; L. 159.321, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 8.000.000 ma non a L. 8.200.000; L. 76.474, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.200.000 ma non a L. 8.300.000.

D.P.C.M. 18 maggio 1995

53

Il D.P.C.M. 18 maggio 1995 (in G.U. 31/5/1995, n. 125) ha disposto (con l'art. 1, commi 1,2 e 3) che gli importi delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 4,1 per cento. Dal 1 gennaio 1995 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: -) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 784.634; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 244.996, se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 15.000.000; L. 207.309, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 15.100.000; L. 131.904, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.100.000 ma non a L. 15.200.000; L. 47.085, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.200.000 ma non superiore a L. 15.300.000. Dal 1 gennaio 1995 la misura della detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivamente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del presente D.P.R., e' cosi' determinata: L. 203.983, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.200.000; L. 161.891, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.200.000 ma non a L. 8.300.000; L. 77.708, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.300.000 ma non a L. 8.500.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso periodo di paga e' riconosciuto anche il maggior importo delle detrazioni spettante per i periodi precedenti".

D.P.C.M. 26 luglio 1996

62

Il D.P.C.M. 26 luglio 1996 (in G.U. 17/8/1996, n. 192) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito per i redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 79, del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 4,7 per cento. Dal 1 gennaio 1996 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: - detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivamente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del presente D.P.R.: L. 213.570, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.600.000; L. 169.500, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.600.000 ma non a L. 8.700.000; L. 81.360, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.700.000 ma non a L. 8.900.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo al 1 gennaio 1996.

D.P.C.M. 30 aprile 1997

70

Il D.P.C.M. 30 aprile 1997 (in G.U. 27/5/1997, n. 121) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la misura dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo e'cosi' determinata: L. 312.000, per i redditi di importo annuo fino a L. 9.000.000; L. 275.000, per i redditi di importo annuo da L. 9.000.001 a L. 9.100.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso periodo di paga e' riconosciuto anche il maggior importo delle detrazioni spettanti per i periodi precedenti".

D.P.C.M. 27 settembre 1997

74

Il D.P.C.M. 27 settembre 1997 (in G.U. 20/10/1997, n. 245) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 2,2 per cento. Dal 1 gennaio 1998 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 801.896; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 318.864 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 9.200.000; L. 281.050, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 9.200.000 ma non a L. 9.300.000; L. 250.386, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 9.300.000 ma non a L. 15.300.000; L. 211.870 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.300.000 ma non a L. 15.400.000; L. 134.806, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.400.000 ma non a L. 15.500.000; L. 48.121, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.500.000 ma non a L. 15.600.000; - per i redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 218.269, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.800.000; L. 173.229, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.800.000 ma non a L. 8.900.000; L. 83.150, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.900.000 ma non a L. 9.100.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo al 1 gennaio 1998.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

76

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 66, comma 1) che "Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2"

L. 23 dicembre 1999, n. 488

87

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art 6, comma 4) che: - la modifica di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999; - le modifiche di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3 del presente articolo si apllicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

101

Il D.L. 30 settembre 2000, n. 268 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto per il periodo d'imposta 2000.

L. 21 novembre 2000, n. 342

102

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001"

L. 23 dicembre 2000, n. 388

104

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999".

Testo vigente dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2003 · versione 100 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

38 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 1 gennaio 20251 gennaio 2027per 2 anni
  3. 31 dicembre 20231 gennaio 2025per un anno
  4. 1 gennaio 202231 dicembre 2023per un anno
  5. 1 luglio 20201 gennaio 2022per un anno
  6. 1 gennaio 20181 luglio 2020per 2 anni
  7. 1 gennaio 20171 gennaio 2018per un anno
  8. 1 gennaio 20161 gennaio 2017per un anno
  9. 1 gennaio 20151 gennaio 2016per un anno
  10. 24 giugno 20141 gennaio 2015per 6 mesi
  11. 1 gennaio 201424 giugno 2014per 6 mesi
  12. 1 gennaio 20081 gennaio 2014per 6 anni
  13. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  14. 1 gennaio 20051 gennaio 2007per 2 anni
  15. 1 gennaio 20041 gennaio 2005per un anno
  16. 1 gennaio 20031 gennaio 2004per un anno
  17. 1 gennaio 20011 gennaio 2003per 2 anni
  18. 10 dicembre 20001 gennaio 2001per 22 giorni
  19. 3 ottobre 200010 dicembre 2000per 2 mesi
  20. 1 gennaio 20003 ottobre 2000per 9 mesi
  21. 1 gennaio 19991 gennaio 2000per un anno
  22. 1 gennaio 19981 gennaio 1999per un anno
  23. 4 novembre 19971 gennaio 1998per un mese
  24. 11 giugno 19974 novembre 1997per 5 mesi
  25. 1 settembre 199611 giugno 1997per 9 mesi
  26. 15 giugno 19951 settembre 1996per un anno
  27. 14 febbraio 199515 giugno 1995per 4 mesi
  28. 1 giugno 199414 febbraio 1995per 9 mesi
  29. 6 gennaio 19941 giugno 1994per 5 mesi
  30. 1 gennaio 19946 gennaio 1994per 5 giorni
  31. 19 novembre 19921 gennaio 1994per un anno
  32. 16 ottobre 199119 novembre 1992per un anno
  33. 14 ottobre 199016 ottobre 1991per un anno
  34. 15 ottobre 198914 ottobre 1990per 12 mesi
  35. 30 aprile 198915 ottobre 1989per 6 mesi
  36. 14 marzo 198830 aprile 1989per un anno
  37. 1 marzo 198814 marzo 1988per 13 giorni
  38. 31 dicembre 19861 marzo 1988per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art13 · fonte su Normattiva