Art. 13 t.u.i.r.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2003 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
(( Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
- a)130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
- b)235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
- c)180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
- d)130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
- e)25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
- a)70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
- b)170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
- c)290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
- d)230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
- e)180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
- f)130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
- g)25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall' imposta lorda pari a:
- a)80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
- b)126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
- c)80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro. 4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro))
Gli interventi su questo articolo(20)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154
3Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'ammontare della detrazione prevista dal comma 1 del presente articolo e' elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; [...] Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro".
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
8Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, e' elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare e' ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila".
D.P.C.M. 29 settembre 1989
12Il D.P.C.M. 29 settembre 1989 (in G.U. 30/09/1989, n. 229) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento. La misura di ciascun importo resta pertanto cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 611.136 per l'anno 1990; - limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo: L. 11.700.000; - limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del presente articolo: L. 6.400.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente a partire dall'anno 1990: L. 190.980 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 11.700.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa a partire dall'anno 1990: L. 159.150 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 6.400.000.
D.P.C.M. 28 settembre 1990
16Il D.P.C.M. 28 settembre 1990 (in G.U. 29/09/1990, n. 228) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento. Dal 1 gennaio 1991 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 648.415; - limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo: L. 12.400.000; - limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del presente articolo: L. 6.800.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 202.630 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 12.400.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 168.858 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 6.800.000.
D.P.C.M. 30 settembre 1991
25Il D.P.C.M. 30 settembre 1991 (in G.U. 1/10/1991, n. 230) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 6,5 per cento. Dal 1 gennaio 1992 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 690.562; - limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo: L. 13.200.000; - limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del presente articolo: L. 7.200.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 215.801 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.200.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 179.834 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.200.000".
Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue: [...] e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000; f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 13.900.000; g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.600.000; h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000; i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000".
L. 24 dicembre 1993, n. 538
45La L. 24 dicembre 1993, n. 538 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per l'anno 1993 l'ulteriore detrazione di cui all'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete nelle seguenti misure: a) lire 267.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera lire 13.900.000; b) lire 228.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 13.900.000 ma non a lire 14.000.000; c) lire 150.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 14.000.000 ma non a lire 14.100.000; d) lire 70.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 14.100.000 ma non a lire 60.000.000; e) lire 50.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.060.000; f) lire 20.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.060.000 ma non a lire 60.120.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per l'anno 1993 non si applica la disposizione dell'ultimo periodo del citato comma 2 dell'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986".
D.P.C.M. 14 dicembre 1993
43Il D.P.C.M. 14 dicembre 1993 (in G.U. 22/12/1993, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 4,5 per cento. Dal 1 gennaio 1994 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 delpresente articolo: L. 759.715; - limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo: L. 14.500.000; - limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del presente articolo: L. 7.900.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 237.215 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 14.500.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: 1) L. 197.505 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.900.000; 2) L. 156.750 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 7.900.000 ma non a L. 8.000.000; 3) L. 75.240 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.000.000 ma non a L. 8.200.000.
D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473
48Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo si applica a decorrere dall'anno 1994; per i periodi di paga anteriori a quello in corso alla data del 6 febbraio 1994, la nuova misura della ulteriore detrazione e' riconosciuta in sede di conguaglio di fine anno 1994 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ha inoltre disposto che le modifiche di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
D.P.C.M. 20 dicembre 1994
51Il D.P.C.M. 20 dicembre 1994 (in G.U. 30/1/1995, n. 24) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che dal 1 gennaio 1995 gli importi delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono cosi' determinati: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 772.174; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 241.105, se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 14.700.000; L. 204.017, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 14.700.000 ma non a L. 14.800.000; L. 129.810, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 14.800.000 ma non a L. 14.900.000; L. 46.338, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 14.900.000 ma non a L. 15.100.000; - detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivanente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del presente D.P.R.: L. 200.744, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.000.000; L. 159.321, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 8.000.000 ma non a L. 8.200.000; L. 76.474, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.200.000 ma non a L. 8.300.000.
D.P.C.M. 18 maggio 1995
53Il D.P.C.M. 18 maggio 1995 (in G.U. 31/5/1995, n. 125) ha disposto (con l'art. 1, commi 1,2 e 3) che gli importi delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 4,1 per cento. Dal 1 gennaio 1995 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: -) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 784.634; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 244.996, se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 15.000.000; L. 207.309, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 15.100.000; L. 131.904, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.100.000 ma non a L. 15.200.000; L. 47.085, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.200.000 ma non superiore a L. 15.300.000. Dal 1 gennaio 1995 la misura della detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivamente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del presente D.P.R., e' cosi' determinata: L. 203.983, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.200.000; L. 161.891, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.200.000 ma non a L. 8.300.000; L. 77.708, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.300.000 ma non a L. 8.500.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso periodo di paga e' riconosciuto anche il maggior importo delle detrazioni spettante per i periodi precedenti".
D.P.C.M. 26 luglio 1996
62Il D.P.C.M. 26 luglio 1996 (in G.U. 17/8/1996, n. 192) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito per i redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 79, del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 4,7 per cento. Dal 1 gennaio 1996 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: - detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivamente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del presente D.P.R.: L. 213.570, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.600.000; L. 169.500, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.600.000 ma non a L. 8.700.000; L. 81.360, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.700.000 ma non a L. 8.900.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo al 1 gennaio 1996.
D.P.C.M. 30 aprile 1997
70Il D.P.C.M. 30 aprile 1997 (in G.U. 27/5/1997, n. 121) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la misura dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo e'cosi' determinata: L. 312.000, per i redditi di importo annuo fino a L. 9.000.000; L. 275.000, per i redditi di importo annuo da L. 9.000.001 a L. 9.100.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso periodo di paga e' riconosciuto anche il maggior importo delle detrazioni spettanti per i periodi precedenti".
D.P.C.M. 27 settembre 1997
74Il D.P.C.M. 27 settembre 1997 (in G.U. 20/10/1997, n. 245) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 2,2 per cento. Dal 1 gennaio 1998 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 801.896; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 318.864 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 9.200.000; L. 281.050, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 9.200.000 ma non a L. 9.300.000; L. 250.386, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 9.300.000 ma non a L. 15.300.000; L. 211.870 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.300.000 ma non a L. 15.400.000; L. 134.806, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.400.000 ma non a L. 15.500.000; L. 48.121, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.500.000 ma non a L. 15.600.000; - per i redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 218.269, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.800.000; L. 173.229, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.800.000 ma non a L. 8.900.000; L. 83.150, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.900.000 ma non a L. 9.100.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo al 1 gennaio 1998.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
76Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 66, comma 1) che "Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2"
L. 23 dicembre 1999, n. 488
87La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art 6, comma 4) che: - la modifica di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999; - le modifiche di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3 del presente articolo si apllicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
Il D.L. 30 settembre 2000, n. 268 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto per il periodo d'imposta 2000.
L. 21 novembre 2000, n. 342
102con decorrenza dal 1 gennaio 2001
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001".
L. 23 dicembre 2000, n. 388
104La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999".
Testo vigente dal 1 gennaio 2003 al 1 gennaio 2004 · versione 110 su Normattiva