Art. 13 t.u.i.r.
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Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di lire 492 mila, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito. 3 8 Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 228 mila. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente superiore a 11 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a 11 milioni di lire. 3 8 Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, di lire 150 mila se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera 6 milioni di lire. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfetariamente ai sensi dell'articolo 80. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a 6 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che il complessivo ammontare residuo di tali redditi scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo e di impresa pari a 6 milioni di lire. 1 La detrazione di cui al comma 4 compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo. 1
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154
3Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'ammontare della detrazione prevista dal comma 1 del presente articolo e' elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; [...] Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro".
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
8Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, e' elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare e' ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila".
Testo vigente dal 30 aprile 1989 al 15 ottobre 1989 · versione 8 su Normattiva