Art. 13 t.u.i.r.

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Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di lire 492 mila, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito. 3 8 Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 228 mila. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente superiore a 11 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a 11 milioni di lire. 3 8 Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, di lire 150 mila se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera 6 milioni di lire. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfetariamente ai sensi dell'articolo 80. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a 6 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che il complessivo ammontare residuo di tali redditi scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo e di impresa pari a 6 milioni di lire. 1 La detrazione di cui al comma 4 compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo. 1

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".

D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

3

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'ammontare della detrazione prevista dal comma 1 del presente articolo e' elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; [...] Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro".

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, e' elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare e' ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila".

Testo vigente dal 30 aprile 1989 al 15 ottobre 1989 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

38 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 1 gennaio 20251 gennaio 2027per 2 anni
  3. 31 dicembre 20231 gennaio 2025per un anno
  4. 1 gennaio 202231 dicembre 2023per un anno
  5. 1 luglio 20201 gennaio 2022per un anno
  6. 1 gennaio 20181 luglio 2020per 2 anni
  7. 1 gennaio 20171 gennaio 2018per un anno
  8. 1 gennaio 20161 gennaio 2017per un anno
  9. 1 gennaio 20151 gennaio 2016per un anno
  10. 24 giugno 20141 gennaio 2015per 6 mesi
  11. 1 gennaio 201424 giugno 2014per 6 mesi
  12. 1 gennaio 20081 gennaio 2014per 6 anni
  13. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  14. 1 gennaio 20051 gennaio 2007per 2 anni
  15. 1 gennaio 20041 gennaio 2005per un anno
  16. 1 gennaio 20031 gennaio 2004per un anno
  17. 1 gennaio 20011 gennaio 2003per 2 anni
  18. 10 dicembre 20001 gennaio 2001per 22 giorni
  19. 3 ottobre 200010 dicembre 2000per 2 mesi
  20. 1 gennaio 20003 ottobre 2000per 9 mesi
  21. 1 gennaio 19991 gennaio 2000per un anno
  22. 1 gennaio 19981 gennaio 1999per un anno
  23. 4 novembre 19971 gennaio 1998per un mese
  24. 11 giugno 19974 novembre 1997per 5 mesi
  25. 1 settembre 199611 giugno 1997per 9 mesi
  26. 15 giugno 19951 settembre 1996per un anno
  27. 14 febbraio 199515 giugno 1995per 4 mesi
  28. 1 giugno 199414 febbraio 1995per 9 mesi
  29. 6 gennaio 19941 giugno 1994per 5 mesi
  30. 1 gennaio 19946 gennaio 1994per 5 giorni
  31. 19 novembre 19921 gennaio 1994per un anno
  32. 16 ottobre 199119 novembre 1992per un anno
  33. 14 ottobre 199016 ottobre 1991per un anno
  34. 15 ottobre 198914 ottobre 1990per 12 mesi
  35. 30 aprile 198915 ottobre 1989per 6 mesi
  36. 14 marzo 198830 aprile 1989per un anno
  37. 1 marzo 198814 marzo 1988per 13 giorni
  38. 31 dicembre 19861 marzo 1988per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art13 · fonte su Normattiva