Art. 13 t.u.i.r.
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Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di lire 492 mila, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito. 3 8 12 16 25 34 43 51 Se il reddito di lavoro dipendente non supera 14.500.000 lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 237.215. Tale ulteriore detrazione e' ridotta nelle seguenti misure:
- a)lire 200.725, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 14.500.000 ma non a lire 14.600.000;
- b)lire 127.715, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 14.600.000 ma non a lire 14.700.000;
- c)lire 45.590, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 14.700.000 ma non a lire 14.825.000. 48 51 COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473. 48 Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:
- a)lire 189.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 7.600.000;
- b)lire 150.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 7.600.000 ma non a lire 7.700.000;
- c)lire 72.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 7.700.000 ma non a lire 7.800.000. 48 51 COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473. 48
Gli interventi su questo articolo(11)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154
3Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'ammontare della detrazione prevista dal comma 1 del presente articolo e' elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; [...] Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro".
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
8Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, e' elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare e' ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila".
D.P.C.M. 29 settembre 1989
12Il D.P.C.M. 29 settembre 1989 (in G.U. 30/09/1989, n. 229) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento. La misura di ciascun importo resta pertanto cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 611.136 per l'anno 1990; - limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo: L. 11.700.000; - limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del presente articolo: L. 6.400.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente a partire dall'anno 1990: L. 190.980 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 11.700.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa a partire dall'anno 1990: L. 159.150 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 6.400.000.
D.P.C.M. 28 settembre 1990
16Il D.P.C.M. 28 settembre 1990 (in G.U. 29/09/1990, n. 228) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento. Dal 1 gennaio 1991 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 648.415; - limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo: L. 12.400.000; - limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del presente articolo: L. 6.800.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 202.630 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 12.400.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 168.858 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 6.800.000.
D.P.C.M. 30 settembre 1991
25Il D.P.C.M. 30 settembre 1991 (in G.U. 1/10/1991, n. 230) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 6,5 per cento. Dal 1 gennaio 1992 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 690.562; - limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo: L. 13.200.000; - limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del presente articolo: L. 7.200.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 215.801 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.200.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 179.834 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.200.000".
Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue: [...] e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000; f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 13.900.000; g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.600.000; h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000; i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000".
L. 24 dicembre 1993, n. 538
45La L. 24 dicembre 1993, n. 538 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per l'anno 1993 l'ulteriore detrazione di cui all'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete nelle seguenti misure: a) lire 267.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera lire 13.900.000; b) lire 228.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 13.900.000 ma non a lire 14.000.000; c) lire 150.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 14.000.000 ma non a lire 14.100.000; d) lire 70.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 14.100.000 ma non a lire 60.000.000; e) lire 50.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.060.000; f) lire 20.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.060.000 ma non a lire 60.120.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per l'anno 1993 non si applica la disposizione dell'ultimo periodo del citato comma 2 dell'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986".
D.P.C.M. 14 dicembre 1993
43Il D.P.C.M. 14 dicembre 1993 (in G.U. 22/12/1993, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R., sono aumentati in misura pari al 4,5 per cento. Dal 1 gennaio 1994 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 delpresente articolo: L. 759.715; - limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del presente articolo: L. 14.500.000; - limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del presente articolo: L. 7.900.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 237.215 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 14.500.000; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: 1) L. 197.505 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.900.000; 2) L. 156.750 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 7.900.000 ma non a L. 8.000.000; 3) L. 75.240 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.000.000 ma non a L. 8.200.000.
D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473
48Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo si applica a decorrere dall'anno 1994; per i periodi di paga anteriori a quello in corso alla data del 6 febbraio 1994, la nuova misura della ulteriore detrazione e' riconosciuta in sede di conguaglio di fine anno 1994 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ha inoltre disposto che le modifiche di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
D.P.C.M. 20 dicembre 1994
51Il D.P.C.M. 20 dicembre 1994 (in G.U. 30/1/1995, n. 24) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che dal 1 gennaio 1995 gli importi delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono cosi' determinati: - detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 del presente articolo: L. 772.174; - ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 241.105, se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 14.700.000; L. 204.017, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 14.700.000 ma non a L. 14.800.000; L. 129.810, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 14.800.000 ma non a L. 14.900.000; L. 46.338, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 14.900.000 ma non a L. 15.100.000; - detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivanente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del presente D.P.R.: L. 200.744, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.000.000; L. 159.321, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 8.000.000 ma non a L. 8.200.000; L. 76.474, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.200.000 ma non a L. 8.300.000.
Testo vigente dal 14 febbraio 1995 al 15 giugno 1995 · versione 49 su Normattiva