Art. 13 t.u.i.r.

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Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

  • a)1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro; 229
  • b)1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
  • c)1.910 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e' aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 FEBBRAIO 2020, N. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
  • a)1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
  • b)700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
  • c)700 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
  • a)1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
  • b)500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
  • b-bis)500 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno. 133 La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 133
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16) che "Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".

D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89

164

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014". Inoltre ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso".

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216

229

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' innalzata a 1.955 euro".

Testo vigente dal 31 dicembre 2023 al 1 gennaio 2025 · versione 227 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

38 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 1 gennaio 20251 gennaio 2027per 2 anni
  3. 31 dicembre 20231 gennaio 2025per un anno
  4. 1 gennaio 202231 dicembre 2023per un anno
  5. 1 luglio 20201 gennaio 2022per un anno
  6. 1 gennaio 20181 luglio 2020per 2 anni
  7. 1 gennaio 20171 gennaio 2018per un anno
  8. 1 gennaio 20161 gennaio 2017per un anno
  9. 1 gennaio 20151 gennaio 2016per un anno
  10. 24 giugno 20141 gennaio 2015per 6 mesi
  11. 1 gennaio 201424 giugno 2014per 6 mesi
  12. 1 gennaio 20081 gennaio 2014per 6 anni
  13. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  14. 1 gennaio 20051 gennaio 2007per 2 anni
  15. 1 gennaio 20041 gennaio 2005per un anno
  16. 1 gennaio 20031 gennaio 2004per un anno
  17. 1 gennaio 20011 gennaio 2003per 2 anni
  18. 10 dicembre 20001 gennaio 2001per 22 giorni
  19. 3 ottobre 200010 dicembre 2000per 2 mesi
  20. 1 gennaio 20003 ottobre 2000per 9 mesi
  21. 1 gennaio 19991 gennaio 2000per un anno
  22. 1 gennaio 19981 gennaio 1999per un anno
  23. 4 novembre 19971 gennaio 1998per un mese
  24. 11 giugno 19974 novembre 1997per 5 mesi
  25. 1 settembre 199611 giugno 1997per 9 mesi
  26. 15 giugno 19951 settembre 1996per un anno
  27. 14 febbraio 199515 giugno 1995per 4 mesi
  28. 1 giugno 199414 febbraio 1995per 9 mesi
  29. 6 gennaio 19941 giugno 1994per 5 mesi
  30. 1 gennaio 19946 gennaio 1994per 5 giorni
  31. 19 novembre 19921 gennaio 1994per un anno
  32. 16 ottobre 199119 novembre 1992per un anno
  33. 14 ottobre 199016 ottobre 1991per un anno
  34. 15 ottobre 198914 ottobre 1990per 12 mesi
  35. 30 aprile 198915 ottobre 1989per 6 mesi
  36. 14 marzo 198830 aprile 1989per un anno
  37. 1 marzo 198814 marzo 1988per 13 giorni
  38. 31 dicembre 19861 marzo 1988per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art13 · fonte su Normattiva