Art. 14 t.u.i.r.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1998 al 10 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →
((1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al 58,73 per cento dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105)) 80 Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento. Relativamente agli utili percepiti dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo. 13 La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'articolo 18. 6- bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle societa' o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, ne' per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41. 20 7- bis. Le dispisizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorche' la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione. 52
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165
13Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo "si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
L. 29 dicembre 1990, n. 408
20La L. 29 dicembre 1990, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che il credito di imposta previsto dal presente articolo e' ridotto al 25 per cento.
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
52Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che "Il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotto al 25 per cento, qualora la distribuzione dell'ammontare corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 1, e ai saldi attivi di cui al comma 2, al netto dell'imposta sostitutiva, sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e quella corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 4, entro il terzo esercizio successivo; in tali casi la societa' che distribuisce le riserve o i fondi deve rilasciare al percipiente un apposito certificato dal quale risultino gli utili per i quali spetta il credito di imposta in misura ridotta". Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 2) che "Il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotto al 25 per cento qualora la distribuzione dell'ammontare corrispondente alle riserve o fondi che si considerano assoggettati ad imposta sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467
80Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), si applicano con riguardo alle distribuzioni degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, nonche' delle riduzioni di capitale sociale o del fondo di dotazione deliberate a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996".
Testo vigente dal 20 gennaio 1998 al 10 dicembre 2000 · versione 77 su Normattiva