Art. 14 t.u.i.r.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311
Testo vigente dal 1 gennaio 2005 al 1 gennaio 2027 · versione 114 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311
Testo vigente dal 1 gennaio 2005 al 1 gennaio 2027 · versione 114 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
13 versioni dal 1986
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte sui redditi - Utili distribuiti da società - Computabilità del credito di imposta in aumento del reddito complessivo netto - Mancata possibilità di compensazione delle perdite pregresse con l’entrata corrispondente al credito predetto - Prospettato eccesso di delega, con disparità di trattamento a danno dei contribuenti del solo anno 1988 aventi crediti da compensare - Non fondatezza della questione.
Il Governo delegato attraverso molteplici provvedimenti succedutisi nel tempo all'emanazione dei testi unici in materia fiscale, ha realizzato, secondo i principî e criteri direttivi ricevuti, un unico quadro normativo delle preesistenti disposizioni, provvedendo al coordinamento, correzione ed integrazione delle disposizioni via via emanate; e in tale contesto la disposizione censurata - che per un solo anno (1988) aveva modificato la regola che consentiva la compensazione fra credito d'imposta derivante da ritenute su utili ricevuti e perdite pregresse di esercizio - rimane nei confini delle possibilità applicative desumibili dalla legge di delega, e sotto altro profilo, risponde ad esigenze di mera opportunità discrezionalmente valutate dal legislatore, in una materia che non implica scelte costituzionalmente vincolate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella sua formulazione originaria, e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione «nella sua formulazione originaria, rimasta in vigore per il solo 1988», secondo la quale «ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo netto». - In tema di leggi delegate v. citate sentenze n. 198/1998, n. 117/1997 e n. 4/1992. - Con specifico riferimento alla delega per i testi unici in materia fiscale, v. citata sentenza n. 38/1994. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia fiscale, v. citate ordinanza n. 54/1988, sentenze n. 410/1995 e n. 18/1994.
Riguarda ancheart. 1 legge 904/1977art. 2 legge 904/1977art. 1 legge 68/1984art. 1 d.l. 90/1990
Imposte sui redditi - Utili distribuiti da società - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Esclusione della detrazione del credito di imposta - Conseguente, lamentata, doppia imposizione, in contrasto con i principi di eguaglianza, di capacità contributiva e di imparzialita' dell'amministrazione - Questione gia' oggetto di esame o riconducibile alla 'ratio' di precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 ('recte': 16) dicembre 1977, n. 904, denunziato, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui esclude la detrazione del credito d'imposta in presenza di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi. La questione, infatti, e' stata gia' decisa in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e non risultano al riguardo proposti, dal giudice rimettente, motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, mentre, il richiamo all'art. 97 della Costituzione appare, nella specie, del tutto inappropriato, vertendosi in materia dalla quale esula ogni discrezionalita' dell'amministrazione. - v. le ordinanze n. 130/1988, 940/1988, 509/1989 e 186/1982. A.M.M.
Riguarda ancheart. 2 legge 904/1977
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella sua formulazione originaria, e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in…
ECLI:IT:COST:2002:308 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno…
ECLI:IT:COST:2001:67 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 55-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 193 --------------- AGGIORNAMENTO (193) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1055, alinea) che l'abrogazione del presente articolo, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, …
Art. 86 — Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
Restano abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653; b) la legge 26 agosto 1950, n. 860. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative…
Art. 91 — Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo…
Art. 102 — Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4: a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383; a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476; …
Art. 358 — Oneri a carico del soggetto gestore
COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27. 2. IL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 3. COMMA…
Art. 120 — Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423; b) legge 31 maggio 1965, n. 575; c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50; d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152; e) articolo…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art14 · fonte su Normattiva