Art. 47 t.u.i.r.
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PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
18 versioni dal 1986
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Base imponibile - Assegni vitalizi corrisposti, alla cessazione della carica, ai consiglieri regionali - Quote dei contributi versati al fondo di previdenza, (costituito, nella specie, presso la regione lazio) - Deducibilità dalla base imponibile - Mancata previsione - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 53 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 47, comma primo, lett. i), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte in cui non esclude dalla tassazione in IRPEF gli assegni vitalizi erogati dal Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lazio, traenti origine da contributi versati dai medesimi consiglieri. Infatti, il legislatore, nell'esercizio della discrezionalita' di fissare la base imponibile per i redditi aventi carattere misto assistenziale e previdenziale, puo' anche determinare esclusioni o limitazioni in ordine a quanto concorre a formare il reddito (ed in realta' la normativa applicabile ha subito nel tempo una serie di variazioni) - purche' in modo non irragionevole o arbitrario e senza discriminazioni o privilegi non giustificati - ma non e' tenuto a escludere, in ogni caso, dalla imposizione IRPEF i suddetti assegni, che possono essere considerati come reddito e indice di capacita' contributiva. Il che a maggior ragione e' vero nella ipotesi in esame in quanto (come accertato) le somme di origine, corrispondenti ai contributi versati (intesi come obbligatori) non erano state assoggettate ad imposizione. - Sentenza n. 289/1994, sull'imponibilita' degli assegni vitalizi.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevata, in riferimento all'art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), con l'ordinanza indicata in epigrafe.…
ECLI:IT:COST:2014:43 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, lettera i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede del…
ECLI:IT:COST:2000:412 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Riuniti i giudizi: 1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi perce…
ECLI:IT:COST:1993:294 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 49
da partecipazione (articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, commi 1007 e 1008, legge 27 dicembre 2017, n. 205) 1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio…
Art. 89 — Dividendi ed interessi
Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione…
Art. 5
prodotti in forma associata (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente…
Art. 98
ed interessi (articolo 89 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 7, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 8 gennaio 1996, n.6, convertito senza modificazioni dalla legge 6 marzo 1996, n. 110; articolo 5, comma 1, decreto-legge…
Art. 170
della societa' (articolo 170 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. La trasformazione della societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il…
Art. 5 — Redditi prodotti in forma associata
I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art47 · fonte su Normattiva