Art. 70

[1]I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorsi degli interessati o anche d'ufficio puo' annullarne le deliberazioni illegittime.

[2]Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e con l'osservanza dell'ultimo comma dell'articolo 62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che, per negligenza nell'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.

[3]Al commissario straordinario, al quale e' affidata l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri dell'assemblea e degli organi consorziali.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art70 · fonte su Normattiva