Art. 101
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[1](Art. 99 T. U. 1926).
[2]E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.
[3]Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente.
[4]I prefetti possono vietare, per ragioni di moralita' o di ordine pubblico, l'impiego negli esercizi predetti di donne anche maggiori degli anni 18.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 12 maggio 1934 · versione 0 su Normattiva