Art. 108
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[1](Art. 106 T. U. 1926).
[2]Non si puo' esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
[3]La dichiarazione e' valida esclusivamente per i locali in essa indicati.
[4]Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva