Art. 108
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1998 al 17 agosto 2001. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 106 T. U. 1926).
[2]Non si puo' esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
[3]La dichiarazione e' valida esclusivamente per i locali in essa indicati.
[4]Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti. 66
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
66Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 163, comma 2, lettera c) che "Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: [...] c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Testo vigente dal 6 maggio 1998 al 17 agosto 2001 · versione 68 su Normattiva