Art. 112

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[1](Art. 112 e 113 T. U. 1926).

[2]E' vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'Autorita' o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene..

[3]E' pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli o esporli pubblicamente.

[4]L'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 9 luglio 1946 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art112 · fonte su Normattiva