Art. 112
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[1](Art. 112 e 113 T. U. 1926).
[2]E' vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'Autorita' o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene. 40
[3]E' pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli o esporli pubblicamente.
[4]L'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati. 13
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561
13Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni contenute nel comma terzo del presente articolo.
Corte Costituzionale
40La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1ª s.s. 24/03/1971, n. 74) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 112, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione"".
Testo vigente dal 25 marzo 1971 al 4 marzo 1973 · versione 39 su Normattiva