Art. 128

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[1](Art. 129 T. U. 1926).

[2]I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identita' o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

[3]Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

[4]Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

[5]Le persone, che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi predetti.

[6]L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 14 luglio 1963 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art128 · fonte su Normattiva