Art. 128
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[1](Art. 129 T. U. 1926).
[2]I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identita' o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.30
[3]Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.30
[4]Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.30
[5]Le persone, che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi predetti.30
[6]L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
30La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione".
Testo vigente dal 14 luglio 1963 al 16 dicembre 2005 · versione 30 su Normattiva