Art. 134
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[1](Art. 135 T. U. 1926).
[2]Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
[3]Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
[4]La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 10 aprile 2002 · versione 0 su Normattiva