Art. 158
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[1](Art. 160 T. U. 1926).
[2]Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a L. 20.000.
[3]In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da L. 2000 a 6000.
[4]E' autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 25 settembre 1934 · versione 0 su Normattiva