Art. 164
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[1](Art. 166 T. U. 1926).
[2]Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato.
[3]Sono altresi' denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.
[4]La denunzia puo' essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 17 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva