Art. 164
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1945 al 8 luglio 1956. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 166 T. U. 1926).
[2]Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente ((...)).
[3]Sono altresi' denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.
[4]La denunzia puo' essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.
Testo vigente dal 17 gennaio 1945 al 8 luglio 1956 · versione 11 su Normattiva