Art. 168
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[1](Art. 170 T. U. 1926).
[2]Il termine a comparire non e' minore di giorni tre ne' maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato e' allegata agli atti del procedimento.
[3]((Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarita'; della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.
[4]Se l'ordine di accompagnamento non puo' avere esecuzione per l'irreperibilita' del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, puo' pronunciare in merito)).
Testo vigente dal 17 gennaio 1945 al 8 luglio 1956 · versione 11 su Normattiva