Art. 170
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[1](Art. 172 T. U. 1926).
[2]Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la Commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorita' locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima.
[3]Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate puo' imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956 · versione 0 su Normattiva