Art. 173

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[1](Art. 175 e 177 T. U. 1926).

[2]Contro le decisioni della Commissione non e' ammesso ricorso.

[3]Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la Commissione puo': a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;

  • b)modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art173 · fonte su Normattiva