Art. 173
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956. Leggi il testo vigente →
[2]Contro le decisioni della Commissione non e' ammesso ricorso.
[3]Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la Commissione puo': a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;
- b)modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956 · versione 0 su Normattiva