Art. 181
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[1](Art. 184 T. U. 1926).
[2]Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:
[3]1° gli ammoniti;
[4]2° le persone diffamate a' termini dell'art. 165;
[5]3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attivita' rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, o un'attivita' comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali.
[6]L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.
[7]L'assegnazione al confino di polizia non puo' essere ordinata quando, per lo stesso fatto fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa e' sospesa.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 12 ottobre 1940 · versione 0 su Normattiva