Art. 24

[1](Art. 23 T. U. 1926).

[2]Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

[3]All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

[4]Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento ((sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta)).

Testo vigente dal 25 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 149 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art24 · fonte su Normattiva