Art. 43

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[1](Art. 42 T. U. 1926).

[2]Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11, non puo' essere conceduta la licenza di portare armi:

  • a)a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  • b)a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico;
  • c)a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

[3]La licenza puo' essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 23 dicembre 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art43 · fonte su Normattiva