Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia - Licenza di porto d'armi - Divieto di concessione alle persone condannate alla reclusione per il reato di furto - Denunciato automatismo lesivo dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Aberratio ictus - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus , la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 43, primo comma, lett. a ), del TULPS, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorità amministrativa competente. Nel giudizio a quo è impugnato il diniego del rinnovo della licenza per esercitare l'industria della riparazione delle armi comuni, disciplinata non già dalla norma censurata, ma dall'art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975, che a quella rinvia solo per l'individuazione dei soggetti nei cui confronti opera la speciale preclusione ivi prevista e che costituisce la disposizione direttamente applicabile nel caso di specie.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens inapplicabile nei giudizi amministrativi a quibus in base al principio tempus regit actum - Esclusione della restituzione degli atti ai rimettenti.
Non è accolta la richiesta di restituzione degli atti per una nuova valutazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, lett. a), del TULPS. Lo ius superveniens recato dal d.lgs. n. 104 del 2018 - che, modificando il secondo comma dell'articolo censurato, ha ripristinato un potere discrezionale dell'autorità amministrativa nella valutazione dei presupposti della concessione della licenza di portare armi allorché il condannato abbia ottenuto la riabilitazione - non potrebbe essere applicato nei giudizi amministrativi a quibus in base al principio tempus regit actum . In virtù del principio tempus regit actum una normativa sopravvenuta rispetto all'adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati non può spiegare effetti nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti stessi. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019, n. 49 del 2016, n. 30 del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013; ordinanza n. 76 del 2018 ).
Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia - Licenza di porto d'armi - Divieto di concessione alle persone condannate alla reclusione per il reato di furto - Denunciato automatismo lesivo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Toscana e dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 43, primo comma, lett. a), del TULPS, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorità amministrativa competente. La disciplina censurata, pur particolarmente severa, non può ritenersi manifestamente irragionevole, in quanto il furto comporta pur sempre una diretta aggressione ai diritti altrui, che pregiudica significativamente la sicurezza pubblica e al tempo stesso rivela una grave mancanza di rispetto delle regole basilari della convivenza civile da parte del suo autore. Il legislatore resta naturalmente libero di declinare diversamente il bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco - quello, giudicato lecito, del richiedente e quello alla sicurezza e all'incolumità pubblica - attraverso previsioni, come quella introdotta con il d.lgs. n. 104 del 2018, che attenuino la rigidità della preclusione, allorché [come nel caso di specie] sia intervenuta la riabilitazione del condannato. Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse; dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso. ( Precedente citato: sentenza n. 440 del 1993 ). In ragione dell'inesistenza, nell'ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti per la concessione della relativa licenza, nell'ambito di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono il porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 1995, n. 218 del 1988, n. 4 del 1977, n. 31 del 1969 e n. 2 del 1956, sul dovere di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica ).
SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA - LICENZA DI PORTO D'ARMI - POSSIBILITA' DI REVOCA A CHI NON DIA AFFIDAMENTO DI NON ABUSARE DELLE ARMI - DEDOTTA GENERICITA' ED INDETERMINATEZZA dei PARAMETRI DI VERIFICA - LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione sotto il profilo che consentirebbero la revoca della licenza di porto d'armi a chi non dia affidamento di non abusare delle armi, in base a parametri generici ed indeterminati. Delle norme impugnate e' infatti possibile e doveroso dare un'interpretazione conforme a Costituizone, gravando sulla pubblica amministrazione specifici oneri di motivazione, valutabili in sede di legittimita' del provvedimento amministrativo. red.: A. Agro'
Riguarda ancheart. 11 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SICUREZZA PUBBLICA - LICENZA DI PORTO D'ARMI - CONCESSIONE - CONDIZIONI - POSSIBILITA' DI NEGARLA A CHI NON E' IN GRADO DI PROVARE LA PROPRIA BUONA CONDOTTA - NORMA DI CONTENUTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO AD ALTRA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta comporta, come conseguenza ex art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 43, secondo comma, dello stesso r.d. n. 773/1931 nella parte in cui stabilisce identico onere ai fini del rilascio della licenza di porto d'armi. - V. massima precedente.