Art. 48
[1](Art. 47 T. U. 1926).
[2]Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacita' tecnica.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
[1](Art. 47 T. U. 1926).
[2]Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacita' tecnica.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 703 — Accensioni ed esplosioni pericolose
… sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, e' punito con l'ammenda fino a lire mille. Se il…
Art. 86 — Fuochi e lumi a bordo
Alle navi in armamento e' consentito di accendere fuoco o lumi purche' il fuoco sia contenuto in appositi locali e sia sotto la continua sorveglianza del personale di bordo e i lumi siano chiusi in fanali. E' vietato
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art48 · fonte su Normattiva