Art. 57
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[1](Art. 56 T. U. 1926).
[2]Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco ne' lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
[3]E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 1 luglio 2011 · versione 0 su Normattiva