Art. 62
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[1](Art. 61 T. U. 1926).
[2]I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualita' di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza.
[3]L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E' rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od e' sfornito della carta di identita'.
[4]Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo e' punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
[5]I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non e' iscritto nel registro dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda da lire duemila a seimila.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977 · versione 0 su Normattiva