Art. 10
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[1](Art. 13, 1°, 3° e 4° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, in relazione agli articoli 18 e 19 della legge 11 gennaio 1951, n. 25; articolo 18, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585; art. 2, 4° comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25).
[2]Per i fabbricati, la dichiarazione deve comprendere i redditi prodotti nell'anno precedente. Tali redditi sono tassabili a partire dal 1 luglio dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata. Tuttavia la variazione in piu' o in meno diventa effettiva ai fini della tassazione soltanto quando essa, in conformita' alle disposizioni dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, raggiunga il terzo. Per i fabbricati di nuova costruzione, la dichiarazione deve comprendere i redditi di quelli che, nell'anno precedente, sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. Per i redditi mobiliari, la dichiarazione deve comprendere quelli che si sono prodotti nell'anno precedente, ai fini della tassazione dal 1 luglio dell'anno in cui la, dichiarazione e' presentata. Per i redditi mobiliari di nuova produzione la dichiarazione deve comprendere quelli la cui produzione ha avuto inizio nell'anno precedente, ai fini della tassazione dal giorno della produzione. Si considerano redditi di nuova produzione gli aumenti dei redditi di categoria A e di categoria C/2, che si siano verificati nell'anno precedente a quello in cui la dichiarazione e' presentata. Nella dichiarazione devono comprendersi anche i redditi dei terreni, come accertati per l'anno precedente. Nulla e' innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva