Art. 91 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Istanza per la sospensione dell'esecuzione
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La sospensione della esecuzione della pena e' concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede. All'istanza e' allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma e' stato eseguito o e' in corso, le modalita' di realizzazione e l'eventuale completamento del programma. Se l'ordine di carcerazione non e' stato ancora emesso o eseguito, l'istanza e' presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza e' presentata dopo che l'ordine di carcerazione e' stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 21 gennaio 2001 · versione 0 su Normattiva