Art. 29

[1]Inosservanza dell'obbligo di tenere il piano di mobilitazione per il servizio del lavoro.

[2]Chiunque, incaricato della tenuta del piano di mobilitazione previsto dall'art. 13, omette di redigerlo di tenerlo aggiornato, e' punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art29 · fonte su Normattiva