Art. 29
[1]Inosservanza dell'obbligo di tenere il piano di mobilitazione per il servizio del lavoro.
[2]Chiunque, incaricato della tenuta del piano di mobilitazione previsto dall'art. 13, omette di redigerlo di tenerlo aggiornato, e' punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva