Art. 31
[1]Impiego indebito dell'esentato dal servizio militare.
[2]Chiunque, senza autorizzazione dell'autorita' competente, impiega l'esentato dal servizio militare per servizio del lavoro, in mansioni diverse da quelle che hanno determinato tale esenzione, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva