Art. 31

[1]Impiego indebito dell'esentato dal servizio militare.

[2]Chiunque, senza autorizzazione dell'autorita' competente, impiega l'esentato dal servizio militare per servizio del lavoro, in mansioni diverse da quelle che hanno determinato tale esenzione, e' punito con la reclusione fino a due anni.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art31 · fonte su Normattiva