Art. 36
[1]Limiti di applicazione.
[2]Le disposizioni degli articoli 26, 27 e 32 non si applicano agli appartenenti a stabilimenti statali o privati ausiliari di produzione per la guerra, per i quali restano ferme le disposizioni degli articoli 243, 250 e 251 del Codice penale militare di pace.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva