Art. 5

[1]Acquisto della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.

[2]Assumono la condizione di mobilitato per il servizio del lavoro i cittadini che abbiano ricevuto l'ordine di prestare anche temporaneamente la propria opera a' sensi dell'art. 2 del presente testo unico.

[3]Assumono senz'altro la stessa condizione i cittadini che prestano servizio alle dipendenze degli enti mobilitati per il servizio del lavoro a' termini del successivo art. 9 e che abbiano ricevuto la comunicazione indicata nell'art. 10.

[4]Gli effetti del provvedimento decorrono dalla data della sua comunicazione.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art5 · fonte su Normattiva