Art. 104
[1](Art. 95 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Ai maestri viene corrisposto il compenso annuo previsto dall'art. 155.
[3]La spesa per tali compensi e' a carico del Ministero della pubblica istruzione.
[4]Tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva