Art. 104

[1](Art. 95 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Ai maestri viene corrisposto il compenso annuo previsto dall'art. 155.

[3]La spesa per tali compensi e' a carico del Ministero della pubblica istruzione.

[4]Tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art104 · fonte su Normattiva