Art. 122
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[2]Non possono partecipare ai concorsi:
- a)le persone non fornite della legale abilitazione all'ufficio d'insegnante e non provviste di un attestato di moralita' da rilasciarsi, dopo dichiarazione del fine per cui e' chiesto, dal podesta' o dai podesta' dei Comuni, nei quali il candidato abbia dimorato negli ultimi due anni anteriori a quello in cui il concorso e' bandito;
- b)le giovani e i giovani che non abbiano rispettivamente compiuto il 17° e il 18° anno di eta' o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso;
- c)coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuto l'eta' di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai maestri delle scuole non classificate, ai concorrenti di cui all'art. 248, a coloro che facciano gia' parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche, ai maestri ex-combattenti ed alle maestre congiunte di caduti, mutilati ed invalidi di guerra, a quelli che abbiano conseguito in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami una votazione complessiva pari o equivalente a punti 105 su 150, e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635;
- d)coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita', a meno che essi non dimostrino con speciale certificato medico legalizzato che quella causa sia venuta a cessare;
- e)coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata della interdizione;
- f)coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per reato contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 22 settembre 1933 · versione 0 su Normattiva