Art. 124
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1928 al 27 giugno 1930. Leggi il testo vigente →
[2]Le graduatorie di concorso sono approvate dal Regio provveditore agli studi.
[3]Nel procedere a tale approvazione il Regio provveditore rettifica le graduatorie, di ufficio o su reclami eventualmente pervenutigli.
[4]Le graduatorie dei concorsi banditi dal Regio provveditore agli studi per le scuole da esso amministrate hanno efficacia per un biennio e per tutti i posti che si rendono vacanti dal 1° agosto dell'anno in cui il concorso e' bandito fino al 31 luglio dell'anno in cui la graduatoria cessa di aver vigore.
[5]Con le graduatorie stesse debbono essere coperti anche i posti resisi vacanti anteriormente al 1° agosto, quando ai medesimi non siasi potuto provvedere con le graduatorie del concorso precedente.
[6]Quando al 31 dicembre del secondo anno di validita' della graduatoria siano stati nominati a posti vacanti nella regione meno di un terzo di vincitori del concorso, il provveditore, sentito il Consiglio scolastico, puo' chiedere al ministro che la validita', della graduatoria sia prorogata di un biennio. L'accoglimento della richiesta importa che per il biennio di proroga non si bandisca altro concorso.
[7]Se con la graduatoria di concorso non si possono coprire tutti i posti, si provvede, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento, con nomine di concorrenti che siano compresi nelle graduatorie di concorsi banditi da altri Regi Provveditorati e ne facciano domanda.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 giugno 1930 · versione 0 su Normattiva