Art. 134
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[1](Art. 135 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Gli insegnanti, i quali abbiano compiuto il 45° anno di servizio e il 65° anno di eta', cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti.
[3]Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente, i maestri, che abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di eta' e 25 di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio quando dai rapporti informativi risulti che non prestano opera efficace nella scuola.
[4]Le stesse norme valgono per i direttori comunali.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 31 luglio 1947 · versione 0 su Normattiva