Art. 134

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1928 al 31 luglio 1947. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 135 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Gli insegnanti, i quali abbiano compiuto il 45° anno di servizio e il 65° anno di eta', cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti.

[3]Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente, i maestri, che abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di eta' e 25 di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio quando dai rapporti informativi risulti che non prestano opera efficace nella scuola.

[4]Le stesse norme valgono per i direttori comunali.

Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 31 luglio 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art134 · fonte su Normattiva