Art. 134
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[1](Art. 135 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Gli insegnanti, i quali abbiano compiuto il 45° anno di servizio e il 65° anno di eta', cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti.
[3]Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente, i maestri, che abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di eta' e 25 di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio quando dai rapporti informativi risulti che non prestano opera efficace nella scuola.
[4]Le stesse norme valgono per i direttori comunali. 24
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 622
24Il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 622 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere in servizio per gli anni scolastici 1945-46 e 1946-47 i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di eta' e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di eta' al 30 settembre 1946 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua".
Testo vigente dal 31 luglio 1947 al 15 giugno 1948 · versione 27 su Normattiva