Art. 14
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[2]Il Regio ispettore scolastico nell'ambito della sua circoscrizione vigila sull'istruzione pubblica e privata; autorizza l'apertura di scuole o di istituti privati di istruzione elementare; provvede alla supplenza dei direttori assenti con incarico a direttori di sedi viciniori; rilascia i certificati di servizio ai maestri sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi; decide definitivamente sui ricorsi contro i provvedimenti dei direttori didattici riguardatati i congedi, le supplenze, l'assegnazione delle classi e contro i verbali di visita.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 giugno 1930 · versione 0 su Normattiva