Art. 140
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[1]((Presso gli Istituti superiori di magistero puo' essere tenuto per un triennio in missione un numero di maestri non superiore a trenta, i quali conservano lo stipendio e la sede. Presso l'Accademia fascista di educazione fisica possono essere tenuti in missione per un biennio non piu' di dieci maestri, conservando anch'essi lo stipendio e la sede)).
[2]Per la scelta dei maestri, che intendono frequentare gli Istituti superiori di magistero, il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli. Nel bando saranno contenute le norme del concorso.
[3]Per la scelta dei maestri, che intendono frequentare l'Accademia fascista di educazione fisica, varranno le norme che saranno date dalla Presidenza dell'Opera nazionale Balilla.
[4]Per l'anno scolastico 1929-30, ai maestri nati nelle nuove Provincie sono riservati non oltre sette posti di missione presso gli Istituti superiori di magistero.
Testo vigente dal 4 agosto 1935 al 2 marzo 1951 · versione 20 su Normattiva